La Cassazione ha escluso l’esenzione dall’imposta ipotecaria per l’ipoteca volontaria concessa a garanzia di debiti tributari inseriti in una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La formalità, secondo l’ordinanza n. 24487 del 5 agosto 2026, non rientra tra quelle eseguite «nell’interesse dello Stato» ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 347/1990.
La decisione riguarda un’ipoteca costituita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dagli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare. Al centro della controversia c’è il significato da attribuire al termine «Stato» utilizzato dalla norma: per la Suprema Corte, il riferimento è allo Stato-persona e non può essere esteso all’Agenzia delle Entrate, che ha una distinta personalità giuridica.
La richiesta di pagamento e il ricorso dell’Agenzia
La vicenda è iniziata con un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto 505.970 euro per il mancato pagamento dell’imposta ipotecaria relativa all’iscrizione della garanzia. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza n. 9795/2022, aveva accolto l’appello presentato da una persona fisica e da due società per azioni, annullando l’avviso.
Secondo il giudice tributario regionale, l’ipoteca prestata a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto della transazione doveva considerarsi esente, perché collegata all’interesse dello Stato alla riscossione delle somme dovute. Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che fossero state applicate in modo errato le norme sull’imposta ipotecaria e quelle relative agli accordi di ristrutturazione.
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Prima di esaminare l’interpretazione della norma, i giudici hanno precisato che l’ipoteca era stata rilasciata in favore e, quindi, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate. La questione decisiva era stabilire se tale interesse potesse essere equiparato, ai fini dell’esenzione, a quello dello Stato. La risposta è stata negativa.
Il significato di «Stato» e il superamento del precedente
La Cassazione ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate non è un organo dello Stato, ma un soggetto giuridico distinto, incaricato dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali. Per questo motivo non può essere assimilata allo Stato-persona quando la legge prevede agevolazioni utilizzando formule come «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato».
Secondo la Corte, un’interpretazione estensiva non è possibile: se il legislatore intende riconoscere l’agevolazione anche ad altri enti pubblici deve stabilirlo espressamente. Inoltre, dalla lettura congiunta degli articoli 11 e 16 del decreto legislativo n. 347/1990 emerge un ulteriore limite. L’imposta può essere prenotata a debito in determinati casi, ma tra i soggetti obbligati al pagamento rientrano anche i debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta o rinnovata.
Di conseguenza, anche quando la formalità risponde all’interesse pubblico alla riscossione dei tributi, l’esenzione non opera nei confronti del debitore dell’imposta. La Cassazione ha così superato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 1899/2020, che aveva riconosciuto il beneficio in un caso analogo. L’ordinanza richiama invece le pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e la n. 2690 del 2026, tutte contrarie all’esenzione.
Applicando questo principio, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà esaminare anche le questioni rimaste assorbite e decidere sulle spese del giudizio di legittimità.