Toscana

Domiciliari per i tossicodipendenti: cosa cambia con la riforma

Il limite arriva a otto anni, ma servono percorsi terapeutici approvati e strutture adeguate.

È entrata in vigore il 21 agosto la nuova disciplina che consente alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti certificate di scontare la pena in un percorso terapeutico fuori dal carcere. La riforma introduce una specifica forma di detenzione domiciliare, con un limite massimo di otto anni di pena detentiva, anche residua, rispetto ai due anni previsti in via ordinaria.

A illustrare i contenuti della legge è l’avvocato Marco Treggi, presidente della Camera penale di Lucca. Secondo il legale, la principale novità è rappresentata dal nuovo articolo 94-ter del Testo unico sugli stupefacenti. L’accesso alla misura non è automatico: devono essere verificati tutti i requisiti stabiliti dalla legge e deve essere presentato un programma terapeutico socio-riabilitativo, sottoposto alla valutazione del Tribunale di sorveglianza.

Il percorso terapeutico

Il programma dovrà svolgersi in una struttura privata accreditata oppure in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata nella cura e nella riabilitazione dalle dipendenze. Sono previsti percorsi residenziali o semiresidenziali. In alternativa, l’interessato può chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare in un altro luogo idoneo, salvo le eccezioni previste per i reati più gravi.

Il Tribunale di sorveglianza dovrà verificare l’idoneità del programma, la sua capacità di favorire il recupero della persona e di prevenire la recidiva. La finalità, quindi, non è soltanto sottrarre il detenuto alla reclusione, ma collegare l’esecuzione della pena a un percorso concreto di cura e reinserimento. In caso di violazione delle prescrizioni, la pena residua dovrà essere eseguita in carcere.

La legge interviene anche sulla fase processuale, prevedendo una forma di patteggiamento per pene fino a otto anni di reclusione. La disciplina può applicarsi anche ai procedimenti già in corso nella fase dibattimentale, prima della sentenza di primo grado. In questo caso, il programma terapeutico concordato diventa una modalità di esecuzione della pena, senza però lo scomputo previsto per il patteggiamento ordinario.

Il nodo delle strutture

Modificato anche l’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, con la possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva fino a otto anni. Prima, la difesa dovrà fornire al pubblico ministero la certificazione di dipendenza e il programma terapeutico. Il PM trasmetterà quindi al magistrato di sorveglianza l’ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e la documentazione relativa al percorso.

Il principale rischio, secondo Treggi, è che la riforma resti almeno in parte sulla carta. Per renderla effettiva servono comunità terapeutiche in numero sufficiente, personale qualificato, servizi per le dipendenze adeguati e risorse per seguire programmi individualizzati e verificabili. Le strutture, sottolinea il presidente della Camera penale, non possono limitarsi a ospitare detenuti, ma devono garantire un reale percorso di recupero.

La questione assume un rilievo particolare a Lucca, dove la casa circondariale San Giorgio deve fare i conti con il sovraffollamento. Gli ultimi dati ufficiali disponibili indicano una presenza superiore alla capienza regolamentare, mentre una parte dei posti non è disponibile. La situazione coinvolge non solo i detenuti, ma anche la Polizia penitenziaria, gli educatori, gli operatori sanitari e gli altri lavoratori dell’istituto.

La possibilità che una parte delle persone tossicodipendenti detenute, in presenza dei requisiti previsti, segua un programma terapeutico all’esterno può contribuire ad affrontare anche la situazione del San Giorgio. Treggi invita però a non considerare la norma una semplice legge svuota-carceri: l’obiettivo dovrebbe essere individuare modalità di esecuzione della pena più efficaci nel ridurre la recidiva e intervenire sulle cause dei reati legati alla dipendenza. Il giudizio complessivo resta positivo, ma l’attuazione richiederà strutture, risorse, servizi per le dipendenze, Uepe e una magistratura di sorveglianza in grado di operare con efficacia.