Toscana

Risarcimento da oltre 2,2 milioni per la morte di un operaio

Dopo nove anni, giudice riconosce il ruolo di azienda e gruista nell’infortunio sul lavoro

Il Tribunale di Massa ha disposto un risarcimento superiore ai 2,2 milioni di euro in favore della compagna e della figlia di nove anni di Luca Savio, operaio di 40 anni morto durante un’attività di movimentazione del marmo. La decisione riguarda l’infortunio avvenuto l’11 luglio 2018 nel deposito della Fc Autogru, in viale Zaccagna ad Avenza, nel territorio di Carrara.

Savio era stato travolto da un blocco di marmo di oltre quattro tonnellate mentre si trovava nel piazzale dell’area di lavoro. Secondo la ricostruzione esaminata nel procedimento, l’operaio era presente durante le operazioni preliminari alla movimentazione ed è stato colpito alla schiena, riportando lesioni mortali.

Responsabilità attribuita a impresa e gruista

Il giudice Michele Fornaciari ha riconosciuto la responsabilità in solido della ditta di Carrara per cui lavorava l’operaio e del gruista che conduceva il mezzo utilizzato per spostare il blocco. Alla somma principale si aggiungono gli interessi e più di 80mila euro di spese legali.

La compagnia assicurativa dell’azienda dovrà garantire la copertura prevista dalla polizza fino al massimale di 927mila euro. La parte restante del risarcimento, secondo quanto stabilito dal tribunale, resta a carico dei soggetti riconosciuti responsabili in relazione alla vicenda.

Respinta la tesi sul concorso di colpa

Nel corso del procedimento, la difesa dell’impresa e del gruista aveva sostenuto che vi fosse un concorso di colpa della vittima. Tra gli argomenti portati all’attenzione del giudice era stata richiamata anche la presunta assenza del casco protettivo al momento dell’incidente.

La tesi è stata respinta. Nella sentenza, il giudice ha rilevato che non è stata fornita prova né della corresponsabilità dell’operaio né dell’assenza del dispositivo di protezione. Il tribunale ha inoltre qualificato la movimentazione di un blocco di marmo di quelle dimensioni come un’attività pericolosa, tale da imporre obblighi stringenti di prevenzione sia a chi conduce il mezzo sia all’imprenditore.

Secondo la decisione, non è stato dimostrato che tali obblighi fossero stati rispettati. È su questo quadro, e sulla mancata prova di una condotta colposa della vittima, che si fonda l’attribuzione della responsabilità e il risarcimento riconosciuto ai familiari di Luca Savio.