Con la sentenza nella causa T-361/25, il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito i limiti entro i quali gli Stati membri possono applicare le regole sulla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione. Il caso riguardava alcol trasportato direttamente dai fornitori ai depositi fiscali dei clienti di una società tedesca, senza un passaggio materiale nel deposito fiscale dell’acquirente.
La società, autorizzata a detenere alcol in sospensione d’accisa, acquistava prodotti da fornitori di diversi Paesi e li rivendeva a clienti situati in Germania. In base all’autorizzazione ricevuta, la merce poteva essere consegnata direttamente ai destinatari finali. La dogana tedesca ha però ritenuto irregolari alcune operazioni, contestando la mancata o tardiva trasmissione dei documenti amministrativi elettronici e, in alcuni casi, il fatto che gli ordini di trasporto fossero stati impartiti dai fornitori anziché dalla società.
Secondo l’amministrazione, la normativa nazionale imponeva di considerare l’alcol come ricevuto fittiziamente nel deposito fiscale della società e successivamente uscito dallo stesso. In assenza della documentazione necessaria per avviare una nuova movimentazione in sospensione, i prodotti sarebbero stati quindi immessi in consumo, con conseguente esigibilità dell’accisa. La controversia è arrivata davanti al giudice del rinvio, che ha chiesto al Tribunale Ue di verificare la compatibilità di questo meccanismo con la direttiva 2008/118.
Il momento della consegna
La disciplina europea stabilisce che l’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo. Nel caso dei prodotti in sospensione, la circolazione si conclude quando il destinatario prende effettivamente in consegna la merce. Richiamando anche la giurisprudenza della Corte Ue, il Tribunale ha sottolineato che non è sufficiente il semplice arrivo del mezzo di trasporto: occorre che il destinatario possa verificare la quantità realmente ricevuta, operazione che avviene al termine del completo scarico.
La presa di possesso indiretta, accompagnata da una finzione prevista dal diritto nazionale, non può dunque anticipare artificialmente la conclusione della circolazione né determinare, da sola, l’uscita dei prodotti dal deposito fiscale. Gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per le movimentazioni interne, ma tali strumenti possono riguardare solo gli aspetti pratici e procedurali. Non possono modificare le condizioni sostanziali fissate dalla normativa dell’Unione per stabilire quando l’imposta diventa esigibile.
Esenzione e documenti
Il Tribunale ha esaminato anche il diniego dell’esenzione motivato dalle irregolarità nella documentazione. La sospensione dall’accisa e l’esenzione sono istituti distinti: la prima riguarda le modalità della circolazione, mentre la seconda dipende dalle caratteristiche e dall’uso specifico dei prodotti, secondo le condizioni previste dalla direttiva 92/83.
Ne consegue che la mancata, tardiva o inesatta trasmissione dei documenti di accompagnamento non consente automaticamente di negare l’esenzione, quando le autorità abbiano accertato che l’alcol è stato effettivamente destinato a un uso esente. Il risultato sarebbe diverso in presenza di evasione, frode o abuso intenzionale, oppure se le irregolarità avessero impedito di dimostrare con certezza la destinazione agevolata dei prodotti. Nel caso esaminato, il giudice del rinvio aveva escluso elementi di questo tipo e aveva verificato l’effettivo utilizzo dell’alcol a fini esenti.