Internazionale

La riforma Ue del sistema di scambio fiscale

Commissione europea propone testo unico, nuove soglie e scadenze per segnalazioni, mentre Bruxelles prepara il confronto tra Stati.

La Commissione europea ha presentato il 24 giugno 2026 la proposta di direttiva COM(2026) 308 final, che avvia la rifusione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. L’obiettivo è riunire in un unico testo la disciplina originaria e le successive modifiche, dalla DAC 1 alla DAC 9. L’iniziativa rientra nel Tax Simplification Package e punta a ridurre gli oneri amministrativi del 25% in generale e del 35% per le piccole e medie imprese, con un risparmio stimato vicino a 8 miliardi di euro l’anno.

La direttiva non riguarda direttamente l’accertamento o la riscossione, ma stabilisce le regole per la raccolta e la trasmissione di dati tra le amministrazioni degli Stati membri. Sono previsti scambi su richiesta, spontanei e automatici. Nel periodo 2018-2022, nell’ambito della DAC 2, sono state condivise informazioni su circa 127 milioni di conti finanziari, per un valore complessivo di 8.500 miliardi di euro. Nel 2023, la DAC 1 ha invece riguardato oltre 10 milioni di contribuenti e redditi per circa 60 miliardi.

Le principali novità della proposta

Il testo interviene sulle categorie reddituali, eliminando i proventi delle polizze vita, già coperti dalla DAC 2, e rendendo obbligatorio entro il 2030 lo scambio sulle sei categorie residue. Viene inoltre ampliato il monitoraggio degli immobili, includendo la titolarità effettiva degli investimenti transfrontalieri.

Tra i punti più discussi c’è la DAC 6. I gruppi multinazionali soggetti all’imposizione minima globale del 15%, il cosiddetto Pillar 2, sarebbero esentati dagli obblighi di segnalazione. La Commissione stima un impatto su circa 3.000 gruppi e un risparmio annuo di 300 milioni di euro. Per gli intermediari, il termine di comunicazione passerebbe da 30 a 90 giorni. Sarebbe inoltre soppressa la categoria A degli Hallmark e il riferimento alle giurisdizioni non cooperative verrebbe collegato alla lista europea ufficiale.

La proposta chiarisce anche l’esenzione dal dovere di segnalazione per gli avvocati e per gli altri professionisti abilitati alla rappresentanza giuridica, in linea con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-694/20. Per la DAC 7, la soglia per i venditori di beni sulle piattaforme digitali salirebbe da 2.000 a 3.000 euro annui, eliminando il requisito alternativo delle meno di 30 transazioni. I gruppi con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro potrebbero infine inviare una notificazione unica per DAC 4 e DAC 9.

Il confronto istituzionale e l’attuazione italiana

Durante l’audizione del 14 luglio 2026 presso la sottocommissione FISC del Parlamento europeo, l’esenzione dei gruppi Pillar 2 dalla DAC 6 è stata criticata da Miroslav Palanský del Tax Justice Network. Secondo l’esperto, la stima del risparmio si basa su costi medi non necessariamente rappresentativi e non considera adeguatamente il possibile rischio per il gettito. Philip Kerfs dell’OCSE ha invece definito la semplificazione coerente con l’allineamento tra standard internazionali e disciplina europea, purché resti garantito l’accesso delle amministrazioni alle informazioni rilevanti.

La rifusione si collega al Taxation Omnibus, che propone tra l’altro l’eliminazione delle ritenute sui flussi infragruppo transfrontalieri e interventi sulla disciplina degli interessi e dei disallineamenti da ibridi. In Italia, intanto, la DAC 8 è stata recepita con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2026 stabilisce che il primo periodo di monitoraggio sarà il 2026, con prima comunicazione entro il 30 giugno 2027 e primo scambio europeo entro il 30 settembre 2027.

Alcune disposizioni della proposta, tra cui l’esenzione DAC 6 per i gruppi Pillar 2, potrebbero applicarsi dal 2028; il nuovo quadro sarebbe pienamente operativo dal 2030. Il testo è ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo la procedura legislativa speciale in materia fiscale. Per gli studi italiani, il periodo transitorio richiederà aggiornamento delle procedure, formazione del personale, adeguamento dei sistemi informativi e revisione della mappatura dei rischi.