Con la sentenza n. 4969/2026, pubblicata il 22 giugno, la Sezione III del Consiglio di Stato ha chiarito i limiti del potere di disposizione attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004. Secondo i giudici, il personale ispettivo non deve limitarsi a verificare l’applicazione formale del contratto collettivo scelto dall’impresa, ma può valutarne anche l’adeguatezza sostanziale rispetto alle mansioni svolte.
La questione riguardava alcuni dipendenti impegnati per diverse ore al giorno all’interno di celle frigorifere, a temperature comprese tra -20 e -24 °C. Il contratto collettivo applicato non prevedeva un’indennità specifica per compensare il disagio legato all’esposizione al freddo, nonostante analoghe previsioni fossero presenti in altri contratti di settore.
Il provvedimento dell’Ispettorato
La vicenda è nata da un accesso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro presso una società attiva nella distribuzione di surgelati e prodotti alimentari pronti, che applicava ai propri dipendenti il CCNL Commercio. Al termine del controllo, l’ufficio ha adottato un verbale di disposizione imponendo all’azienda di introdurre, entro tre mesi e attraverso la contrattazione aziendale, un’indennità per il personale impiegato nelle celle frigorifere.
Il provvedimento indicava come riferimento i trattamenti riconosciuti in altri comparti mediante specifiche indennità di disagio. L’impresa ha impugnato l’atto davanti al TAR per il Veneto, sostenendo che l’Ispettorato avesse oltrepassato i propri poteri e inciso sulla libertà sindacale e negoziale. Secondo la società, non era possibile integrare per analogia il contratto collettivo applicato con disposizioni previste da un diverso accordo di settore.
Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il potere di disposizione potesse essere esercitato soltanto in presenza della violazione di un obbligo espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato dall’impresa. Nel caso esaminato, né la normativa né il CCNL Commercio prevedevano l’indennità contestata. L’Ispettorato ha quindi presentato appello, sostenendo un’interpretazione più ampia della nozione di irregolarità in materia di lavoro.
La valutazione sulla retribuzione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la decisione di primo grado. Il Collegio ha precisato che non era in discussione la correttezza dell’applicazione del CCNL Commercio al settore merceologico dell’azienda, ma la sua adeguatezza rispetto alle concrete condizioni di lavoro dei dipendenti.
Le attività svolte nelle celle frigorifere risultavano documentate dal documento di valutazione dei rischi e dai giudizi del medico competente. Inoltre, il lavoro era qualificato come usurante ai fini previdenziali dalla Tabella A del decreto legislativo n. 374/1993. Secondo i giudici, l’assenza di un riconoscimento economico specifico può assumere rilievo quando la retribuzione non risulti proporzionata e sufficiente rispetto alla particolare gravosità delle mansioni, come richiesto dall’articolo 36 della Costituzione.
Richiamando precedenti propri, tra cui la sentenza n. 2778/2024, il Consiglio di Stato ha interpretato in senso estensivo la nozione di irregolarità rilevante ai fini dell’articolo 14. Il parametro può comprendere anche l’inadeguatezza sostanziale del trattamento economico, soprattutto quando lavoratori esposti a rischi analoghi ricevono compensi diversi in ragione del contratto collettivo applicato.
La libertà sindacale e negoziale dell’impresa resta tutelata, ma incontra il limite dell’utilità sociale previsto dall’articolo 41 della Costituzione. L’Ispettorato, secondo la sentenza, non si sostituisce al datore di lavoro e non impone l’applicazione automatica di un contratto collettivo estraneo: sollecita invece l’apertura di una trattativa aziendale, utilizzando i valori di un contratto affine come parametro equitativo.
È stato così ritenuto legittimo il provvedimento che chiedeva di definire, in sede aziendale, un’indennità compresa tra l’8% e il 12% della retribuzione. Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso originario e disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.