Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento UIF dal 1° luglio 2026, i commercialisti sono chiamati a chiarire le modalità di nomina del referente per l’antiriciclaggio negli studi professionali e nelle società tra professionisti (STP). Questa normativa si inserisce nel contesto delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che hanno come obiettivo principale quello di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle pratiche professionali.
Secondo l’Informativa n. 100 del CNDCEC, è fondamentale stabilire chi sia il soggetto obbligato per poter nominare un referente SOS (Segnalazione Operazioni Sospette). L’articolo 3 del Decreto antiriciclaggio specifica che le disposizioni si applicano solo a categorie di soggetti chiaramente individuate dalla legge. Tra questi, rientrano gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sia che operino in forma individuale, associata o societaria.
Chiarimenti sulla figura del referente SOS
La questione centrale riguarda se la struttura debba nominare un unico referente SOS, che coincida con il legale rappresentante o con un soggetto da questi delegato, per tutte le segnalazioni dei professionisti che operano all’interno. Il CNDCEC ha risposto a questa domanda chiarendo che la figura del referente SOS deve essere individuata in base alla qualità personale e professionale del soggetto iscritto all’Albo, piuttosto che dalla struttura organizzativa in cui opera.
In particolare, se il destinatario degli obblighi è una persona fisica, il referente SOS coincide con il destinatario stesso. Al contrario, se il destinatario non è una persona fisica, la funzione è attribuita al legale rappresentante o a un soggetto formalmente delegato. Questa distinzione non crea nuove categorie di soggetti obbligati, ma si basa su quelle già previste dalla normativa primaria.
Procedure interne e responsabilità
Per i commercialisti, la regola generale prevede che il referente SOS coincida con il singolo professionista, anche quando l’attività è svolta in uno studio associato o in una STP. Tuttavia, la presenza di una struttura associativa non legittima automaticamente la nomina di un unico referente SOS per tutte le segnalazioni. Ogni professionista mantiene la propria responsabilità individuale.
È importante sottolineare che gli studi associati e le STP possono adottare procedure interne per supportare la rilevazione delle anomalie e gestire i flussi informativi, ma tali procedure devono servire come supporto e non possono modificare la titolarità degli obblighi. La responsabilità di valutare l’operatività e di procedere alla segnalazione resta in capo al singolo professionista, garantendo così un adeguato livello di controllo interno e di tutela della riservatezza.