Nazionale

Chiarimenti sulla nomina del referente SOS antiriciclaggio nelle STP

Chiarimenti del CNDCEC sulla nomina del referente SOS per l'antiriciclaggio.

Il CNDCEC ha recentemente fornito chiarimenti riguardo alla nomina del referente SOS per l’antiriciclaggio negli studi professionali, in seguito all’entrata in vigore delle nuove istruzioni della UIF dal 1° luglio 2026. Queste indicazioni sono fondamentali per i commercialisti e i professionisti che operano in forma associata o societaria.

In base all’Informativa n. 100, si chiarisce che la nomina del referente SOS deve essere gestita con attenzione, considerando che il soggetto obbligato è il professionista persona fisica. Questo significa che, in generale, il referente SOS coincide con il singolo professionista, anche se opera all’interno di uno studio associato o di una Società tra Professionisti (STP).

Obblighi e responsabilità

Il Decreto antiriciclaggio stabilisce che le disposizioni si applicano esclusivamente a categorie di soggetti specificamente individuati dalla legge. Tra questi, gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È importante notare che la qualifica di destinatario degli obblighi discende dalla qualità personale e professionale del soggetto iscritto all’Albo e dalla prestazione concretamente resa.

Il CNDCEC ha risposto a una domanda comune riguardo alla necessità di nominare un unico referente SOS per tutte le segnalazioni dei professionisti che operano in una STP. La risposta chiarisce che la presenza di uno studio associato o di una STP non giustifica automaticamente l’individuazione di un unico referente, che deve essere stabilito in base alla normativa vigente.

Procedure interne e supporto

Le STP e gli studi associati possono adottare procedure interne per supportare la rilevazione delle anomalie e il coordinamento delle attività, ma tali procedure non devono modificare la titolarità degli obblighi. Non possono concentrare tutte le segnalazioni sul legale rappresentante o determinare forme di deresponsabilizzazione del singolo professionista.

In conclusione, l’organizzazione comune può migliorare la collaborazione tra i professionisti, ma non può sostituire il soggetto al quale la legge attribuisce il dovere di valutare l’operatività e procedere alla segnalazione quando necessario.